Fondo Nuove Competenze – Nuovo chiarimento dall’Anpal

Anpal ha pubblicato sul sito istituzionale una nuova FAQ relativa alla formazione finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali.

Facendo seguito alle nostre precedenti news sull’argomento in oggetto, vi informiamo che l’Anpal ha fornito un nuovo chiarimento ribadendo che  la formazione di un progetto inerente al Fondo nuove competenze deve essere, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali che hanno aderito all’iniziativa.

Il datore di lavoro iscritto ad un Fondo paritetico non può quindi discrezionalmente scegliere di partecipare al Fondo nuove competenze senza ricorrere al proprio Fondo (cfr. art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 22 settembre 2022 e paragrafo 7 dell’Avviso 10 novembre 2022). 

Vengono quindi richiamati i casi in cui è consentito non ricorrere ad un Fpi: 

  • il datore di lavoro non aderisce a nessun Fpi;
  • oppure il Fondo cui aderisce non partecipa all’attuazione degli interventi del Fnc;
  • o, infine, ci sono ragioni oggettive che impediscono il finanziamento del percorso formativo da parte del Fpi (es. esaurimento delle risorse) al momento della presentazione dell’istanza, che dovranno essere accertate dal Fpi e comunicate ad Anpal nel corso dell’istruttoria. 

Se al momento della presentazione dell’istanza non sussistevano ragioni oggettive per il mancato ricorso al Fpi, l’istanza potrà ancora essere ammessa a valutazione, ma solo qualora vi fosse ancora la possibilità di finanziamento da parte del Fondo. In caso contrario l’istanza sarà respinta.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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