Fondo di Garanzia PMI. Proroga garanzie

Prorogate al 31 dicembre 2025 le garanzie rilasciate sui finanziamenti del Fondo di Garanzia delle PMI

Con la pubblicazione, in G.U. d

L’articolo 1, commi da 450-454, della Legge di Bilancio 2025 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2025, le garanzie rilasciate sui finanziamenti dal Fondo di garanzia delle PMI, apportando le seguenti modifiche:

  • riduzione della percentuale massima di coperturala copertura massima è fissata al 50% per le operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento delle esigenze di liquidità (fino al 31.12.2024 era pari al 55% per le fasce 1 e 2 e al 60% per le fasce 3 e 4). La garanzia rimane invariata all’80% per i finanziamenti finalizzati agli investimenti e per i finanziamenti a favore delle start up;
  • incremento dell’importo massimo per operazioni di importo ridotto: l’importo massimo per operazioni ridotte è elevato a 100 mila euro, per richieste provenienti da soggetti garanti autorizzati;
  • estensione della garanzia del Fondo alle imprese mid-capè ammessa la garanzia del Fondo per imprese con un numero di dipendenti fino a 499, considerando le relazioni di associazione o collegamento con altre imprese. Tale misura è subordinata all’autorizzazione preventiva della Commissione europea;
  • i soggetti finanziatori saranno tenuti a versare al Fondo di Garanzia, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di rilascio delle garanzie, un premio aggiuntivo rispetto a quello dovuto per la singola operazione. I criteri e le modalità di attuazione del premio saranno definiti da un successivo decreto del MIMIT e del MEF.

Tali modifiche si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia deliberate a partire dal 1° gennaio 2025.

Le stesse percentuali si applicano anche alle richieste presentate prima di tale data, purché non ancora deliberate.

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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