Fondo di Garanzia. Aggiornamenti

Notificate alla Commissione europea le misure previste dai commi 55 e seguenti della Legge di Bilancio 2022.

Lo scorso 20 giugno, il MISE – anche considerato che il 30 giugno è scaduto il Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato per il sostegno all’economia in ragione dell’emergenza Covid – ha notificato alla Commissione europea le misure previste dai commi 55 e seguenti della Legge di Bilancio 2022, come modificati dall’articolo 16 del Decreto legge n. 50/2022 (cd. “DL Aiuti”) nell’ambito del nuovo Quadro Temporaneo sugli aiuti alle imprese colpite dalla crisi russo-ucraina.

Si è ora in attesa dell’autorizzazione della Commissione, in assenza della quale:

  • le disposizioni di cui al comma 55-bis e 55-ter non sono ancora operative;
  • le garanzie di cui al comma 55 possono essere concesse nell’ambito di altri regimi di aiuto (de minimis o Regolamento Generale di Esenzione) e solo per importi massimi garantiti fino a 2,5 milioni di euro. Fuori dal Quadro Temporaneo, infatti, per garanzie di importo superiore serve un apposito metodo di calcolo; tale metodo è scaduto di recente ed è necessaria una ulteriore autorizzazione della Commissione anche in relazione al nuovo metodo.

In merito all’autorizzazione della Commissione sulle misure del DL Aiuti e sul nuovo metodo di calcolo delle garanzie sopra i 2,5 milioni verrà data tempestiva comunicazione nei prossimi giorni.

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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