Pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del merito il decreto ministeriale n. 89/2023 (con relativi allegati), che, in attuazione della legge n. 99/2022, definisce lo Schema di statuto delle Fondazioni ITS Academy.
Di seguito si richiamano, in sintesi, le disposizioni di maggior interesse del provvedimento.
COSTITUZIONE ITS ACADEMY
L’articolo 2 prevede che le Regioni, nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell’offerta formativa, prevedono, nell’ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 99/2022 e ai rispettivi ambiti di articolazione.
L’identificazione dei soci, secondo lo standard organizzativo minimo di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 99/2022, è propedeutica e funzionale alla presentazione di una proposta progettuale triennale relativa a uno o più percorsi formativi di Istruzione Tecnologica Superiore. La presentazione della candidatura avviene in risposta ad avvisi predisposti dalle Regioni, secondo procedure e criteri da esse definiti, sulla base della programmazione triennale dell’offerta formativa, finanziata sia con risorse regionali che ministeriali.
A seguito dell’approvazione da parte delle Regioni della candidatura progettuale, i soci individuati avviano l’iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione. La Fondazione si costituisce con atto pubblico notarile, di cui lo Statuto, redatto sulla base dello schema riportato in allegato, costituisce parte integrante.
REQUISITO DELL’ACCREDITAMENTO
Possono accedere al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore esclusivamente le Fondazioni di partecipazione che abbiano previamente ottenuto il riconoscimento e l’accreditamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 99/2022.
L’utilizzo della denominazione “Istituto tecnologico superiore per … (ITS Academy)” è consentito esclusivamente previo accreditamento di cui al predetto art. 7. Alla revoca dell’accreditamento consegue il divieto di utilizzare tale denominazione negli atti, nella corrispondenza, nelle attività promozionali, nell’esercizio dell’attività formativa e di qualsivoglia ulteriore attività connessa delle Fondazioni.
SOGGETTI FONDATORI
L’articolo 3 dispone che i soggetti fondatori delle Fondazioni ITS Academy, quale standard organizzativo minimo, sono i seguenti:
a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la Fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy;
b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;
c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l’ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui all’articolo 3, comma 1;
d) un’università, o un’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 288/2003, o un ente pubblico di ricerca di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 218/2016, operanti nell’area tecnologica di riferimento dell’ITS Academy.
AUTONOMIA STATUTARIA
Ciascuna Fondazione ITS Academy stabilisce nel proprio Statuto i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell’innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità.
ORGANI MINIMI
Sono organi minimi necessari della Fondazione ITS Academy:
a) il presidente che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla Fondazione;
b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;
c) l’assemblea dei partecipanti;
d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell’offerta formativa e per le altre attività realizzate dall’ITS Academy;
e) il revisore dei conti.
Il ruolo di presidente della Fondazione e di dirigente scolastico dell’istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, socio fondatore della Fondazione, sono tra loro incompatibili.
PATRIMONIO MINIMO
Ciascuna Fondazione ITS Academy è dotata di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 100.000 euro.
TERMINI DI ADEGUAMENTO
Entro dodici mesi dall’efficacia del decreto in esame, le Fondazioni ITS Academy già esistenti adeguano lo statuto a quanto previsto dal decreto stesso e sulla base dello schema di statuto. Fino alla data di entrata in carica dei nuovi organi nominati in conformità allo statuto adeguato, le Fondazioni, previa determinazione della Giunta esecutiva, possono prorogare la durata degli organi previgenti.