Flessibilità del congedo di maternità e astensione posticipata – Nuove indicazioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 106 del 29 settembre 2022, fornisce nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.

Premessa

Nello specifico, non è più necessario inviare all’INPS la documentazione medica che attesta l’idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro per continuare l’attività lavorativa durante l’ottavo e il nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.

Le indicazioni contenute nella presente circolare si applicano a tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata.

Su conforme parere ministeriale, il nuovo orientamento deve essere adottato anche con riferimento alle domande già presentate e in fase istruttoria.

Flessibilità del congedo di maternità

In caso di utilizzo del congedo di maternità dal mese che precede la data presunta del parto, la documentazione sanitaria dovrà essere acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e dovrà essere presentata al proprio datore di lavoro.

Viene, infatti, meno l’obbligo di invio tramite raccomandata all’INPS e basterà indicare nella domanda telematica di congedo di maternità di volersi avvalere della flessibilità, inserendo i numeri di giorni.

Resta da inviare esclusivamente il certificato telematico di gravidanza, adempimento che è effettuato dal medico certificatore.

L’INPS si limiterà ad effettuare i controlli sui requisiti di accesso alla fruizione flessibile del congedo.

Astensione posticipata

Le semplificazioni riguardano anche la domanda di congedo di maternità dopo il parto; infatti, l’adempimento dell’invio della documentazione sanitaria viene meno anche in caso di opzione per l’utilizzo dei cinque mesi di congedo di maternità dopo il parto.

Fermo restando l’obbligo di acquisire la documentazione sanitaria nel corso del settimo mese di gravidanza, la stessa dovrà essere consegnata al datore di lavoro prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.

La documentazione sanitaria che certifica la possibilità di proseguire con l’attività lavorativa dovrà essere rilasciata dal medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, così come dal medico competente.

Le certificazioni sanitarie dovranno inoltre individuare chiaramente il termine fino a quando è consentito alla lavoratrice proseguire la propria attività, se fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto.

La lavoratrice dovrà quindi continuare ad inviare domanda di congedo di maternità all’INPS, indicando la volontà di volerne fruire esclusivamente dopo il parto e inserendo il termine contenuto nell’attestazione medica, senza però allegare le relative attestazioni mediche.

L’INPS si limiterà ad effettuare i controlli sui requisiti di accesso alla fruizione esclusiva dopo il parto.

Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura integrale della circolare allegata.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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