L’INPS, con il messaggio 9 novembre 2022, n. 4042, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’esonero contributivo a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
Come già comunicato in una nostra precedente news, la legge di bilancio 2022 ha previsto, solo per il 2022, un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
L’Istituto, con circolare INPS 19 settembre 2022, n. 102, ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo.
Con l’ultimo messaggio, si forniscono ulteriori chiarimenti sulla corretta applicazione della misura e, in particolare, su: rientro nel posto di lavoro e decorrenza dell’esonero; determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio; cumulabilità con altre agevolazioni e portabilità dell’esonero.
Rientro e decorrenza del beneficio
Il rientro della lavoratrice, per fruire dall’agevolazione, dovrà essere nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Sul punto, l’importante chiarimento fornito dall’istituto riguarda le possibili cause che posticipino il rientro effettivo al lavoro (ferie, malattia, permessi retribuiti), aspetto su cui non pochi dubbi erano sorti.
L’istituto specifica che le predette assenze, elencate dall’istituto in modo esemplificativo, purché collocate, senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, determinano lo slittamento in avanti della decorrenza del beneficio, sempre a condizione che il rientro si verifichi entro il 31 dicembre 2022.
Viceversa, laddove vi sia stato il rientro effettivo della lavoratrice al termine del periodo di astensione per maternità, le eventuali successive ipotesi di fruizione (totale o parziale) dei congedi parentali sono irrilevanti ai fini del decorso dell’anno in cui si ha diritto all’esonero in trattazione, in quanto lo stesso troverà applicazione a partire dalla data del primo rientro effettivo nel posto di lavoro
Imponibile di riferimento
L’esonero in oggetto deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo, occorre quindi escludere i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro.
Le assenze, tutelate o meno, prima del rientro non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile non deve essere agevolato, come, in caso di rientro inframensile non dovrà essere agevolato il periodo finale del mese di termine dell’agevolazione.
Cumulabilità
L’INPS conferma che l’esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro che ovviamente non incide, ma anche cumulabile con l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dello 0,8% per il periodo gennaio 2022 – giugno 2022 e del 2% per il periodo luglio 2022 – dicembre 2022.
Portabilità dell’esonero
In ultimo il messaggio offre un interessante chiarimento rispetto alla possibilità di portabilità “dell’agevolazione da rientro”, in caso di successivo cambio di datore di lavoro.
Laddove la lavoratrice sia rientrata nel posto di lavoro a seguito dell’astensione per maternità, in caso di successivo cambio di datore di lavoro, occorre distinguere tra le seguenti due ipotesi:
- nel caso in cui ci sia soluzione di continuità tra il precedente rapporto incentivato e il nuovo (ad esempio, dimissioni e nuova assunzione; scadenza di un contratto a termine e nuova assunzione), l’esonero non può essere riconosciuto. Rispetto al nuovo rapporto, infatti, difetterebbe la sussistenza del presupposto incentivato, cioè il rientro dopo la maternità;
- nel caso in cui non ci sia soluzione di continuità (ad esempio, trasferimento di azienda; cessione di contratto), poiché il nuovo datore subentra nei diritti e negli obblighi del precedente, l’esonero continua a trovare applicazione, trattandosi della prosecuzione del medesimo rapporto di lavoro.