Entra nelle sua piena operatività lo sgravio contributivo per le assunzioni con il contratto di rioccupazione.
Con il messaggio n. 3050 del 2021, l’INPS ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni operative per la richiesta dell’incentivo contributivo per la stipula del contratto di rioccupazione previsto dal decreto Sostegni bis (cfr news sul sito del 6 agosto 2021 https://www.confindustria.benevento.it/esonero-contributivo-contratto-di-rioccupazione-prime-indicazioni-inps/)
La domanda può essere presentata con il modulo di istanza on-line “RIOC” dal 15 settembre 2021.
In particolare l’Istituto comunica che a decorrere da tale data, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul portale www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta del beneficio in oggetto.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
- codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
- importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- indicazione della eventuale percentuale di part-timenel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
- verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato. Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’Istituto precisa che anche in tali ipotesi l’agevolazione verrà registrata nel registro nazionale degli aiuti di Stato e che l’onere di non superare il massimale, in virtù di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 150/2015, è a carico dell’utilizzatore.Info e contatti:
D.ssa Teresa Giornale Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare
Tel. 0824/50120_ int. 1
Email: t.giornale@confindustria.benevento.it