Così si è espresso il Dipartimento delle Finanze del MEF, nella Risoluzione 16 novembre 2023, n. 4
No all’IMU sugli edifici collabenti, accatastati nella categoria F2: l’imposta non è dovuta né come fabbricato, perché questi immobili sono iscritti in catasto senza rendita, né come area edificabile, visto che restano comunque individuabili come “fabbricati”.
la R.M. 4/DF/2023 ricorda che ai fini IMU sono imponibili le unità immobiliari iscritte in catasto «con attribuzione di rendita catastale» (art.1, co. 741, lett.a, della legge 160/2019).
In base a questa ricostruzione, il MEF chiarisce che i fabbricati collabenti sono esclusi dall’IMU:
- – sia come “fabbricati”, tenuto conto che sono iscritti in catasto come privi di rendita, e non rintegrano il presupposto di imponibilità richiesto dalla relativa disciplina (la rendita catastale è infatti indice di capacità contributiva dell’immobile ai fini dell’imposta – cfr. art.53 Cost.);
- – sia come “aree fabbricabili”. Infatti, gli immobili collabenti restano comunque dei “fabbricati”. Per questi, l’esclusione dall’IMU opera fino all’eventuale demolizione, che restituisce autonomia all’area fabbricabile sottostante e la rende nuovamente imponibile ad IMU (cfr. Sentenza Cass., Sez. 5, n. 8620/2019).
In allegato risoluzione