L’Inps ha pubblicato il messaggio n. 2736/2024 con il quale riassume e puntualizza le istruzioni da seguire per la presentazione delle domande integrazione salariale in caso di caldo eccessivo.
Le indicazioni operative riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la Cigo, sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al FIS o ai Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 del d.lgs. n. 148/2015).
Causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”
In questo caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione/riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare. Conseguentemente, l’integrazione salariale potrà essere riconosciuta per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze stesse.
Causale “evento meteo per temperature elevate”
In caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, l’integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi. Tuttavia, nel messaggio l’Inps ribadisce che il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° può determinare l’accoglimento della domanda considerando la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.
Nel messaggio n. 2736, l’Inps precisa che le suddette indicazioni si riferiscono anche alle ipotesi di lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.
Il regime dell’evento oggettivamente non evitabile (EONE) per entrambe le causali
La causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e la causale “evento meteo per temperature elevate” sono annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e quindi:
- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesta l’integrazione salariale;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle RSA o RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
- per le aziende di cui all’articolo 10, lett. m), n), o), del d.lgs.n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei), l’informativa sindacale è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.
Si allega nota di commento elaborata da Confindustria nazionale.