DL PNRR: Misure di interesse ambientale

Dettaglio delle misure di interesse ambientale contenute del DL PNRR aoorivato dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2023.

Si riportano di seguito le principali misure di interesse ambientale presenti nella bozza di decreto approvate dal Consiglio dei Ministri

Commissione tecniva VIA/VAS

L’art. 20 contiene disposizioni sul funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale, nell’ottica di razionalizzare ed efficientare l’azione amministrativa.

In particolare, si prevede che i procedimenti di cui ai Titoli III e III-bis della Parte seconda del Testo Unico Ambientale (TUA) sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2 o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis e da quattro componenti della Commissione di cui all’articolo 8-bis, designati dai rispettivi Presidenti. Inoltre, si prevede che l’istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA, come sopra descritti, è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del TUA.

Si segnala, inoltre, in linea con le proposte di Confindustria, la soppressione della lettera g-ter) dall’art. 23 del TUA che richiedeva, ai fini della presentazione dell’istanza di VIA, la presentazione, da parte del proponente, dell’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico.

Si prevede, inoltre, che l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal Codice dei beni culturali.

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e sicurezza energetica

Si prevedono:

  • norme di semplificazione per lo sviluppo dell’idrogeno verde e rinnovabile (art. 42);
  • interventi di rinaturazione dell’area del Po (art. 43);
  • disposizioni per l’efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC (art. 44);
  • misure di stanziamento di risorse per l’assistenza tecnica per il PNRR (art. 45);
  • disposizioni per l’utilizzo dei proventi delle aste CO2 (art. 46).

Nel dettaglio il decreto destina una quota delle risorse derivanti dalle aste per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra alle politiche nazionali in tema di energia e clima volte alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile.

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Si prevedono:

  • disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (art. 48);
  • semplificazioni in materia di energie rinnovabili, impianti di accumulo energetico e impianti agro-fotovoltaici (art. 50);
  • disposizioni per la disciplina delle terre e rocce da scavo (art. 49).

Rispetto a quest’ultima, la norma prevede una revisione della disciplina delle terre rocce da scavo, ispirata alla razionalizzazione e semplificazione della modalità di utilizzo delle stesse.

A tal fine, si prevede che a partire dalla data di entrata in vigore del citato decreto attuativo, è abrogato il DPR n. 120 del 2017, recante il Regolamento contenente la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.

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Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia ed Ambiente

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