DL n. 160/2024: norme in materia di lavoro

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253/2024, il DL n. 160/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, in vigore dal 29 ottobre 2024.

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni in materia di lavoro.

Modifiche alla disciplina della Lista di conformità dell’INL

L’art. 1, comma 4, del DL in esame, apporta modifiche alla disciplina della Lista di conformità dell’INL di cui all’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024.

In via generale, si ricorda che la predetta normativa dispone che, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, denominato Lista di conformità INL.

Con il DL in esame, viene previsto che, a seguito del rilascio dell’attestato e per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella Lista di conformità INL, il datore di lavoro è considerato a basso rischio di irregolarità, e, in tal caso, l’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità INL. Sono fatte sempre salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. 

Pertanto, nei dodici mesi successivi all’iscrizione nella suddetta Lista di conformità i datori di lavoro non sono più automaticamente esclusi da ulteriori verifiche riguardanti le materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione medesima, a differenza di quanto stabilito dal previgente testo normativo. 

Introduzione degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)

In attuazione di una specifica misura contenuta nel “Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025”, approvato con DM n. 221/2022, e in linea con gli obiettivi del PNRR, Missione 5, Componente 1,  l’art. 1, commi 5-10, introduce, dal 1° gennaio 2026, gli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), al fine di promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

Come chiarito nella relazione illustrativa del DDL di conversione in legge del DL in esame, “gli ISAC sono indicatori statistico-economici elaborati con una metodologia basata sull’utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro”.

La norma richiama alcuni aspetti della normativa in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis co. 1 del DL n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017: i contribuenti a cui si applicheranno gli ISAC sono gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e tali indicatori saranno elaborati ai sensi del comma 15 del predetto art. 9-bis.

In una prima fase, saranno selezionati due settori economici tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva (che, in base alla relazione illustrativa, dovrebbero essere quello del commercio all’ingrosso alimentare e quello delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere), per i quali gli ISAC saranno approvati con un apposito decreto Lavoro-MEF entro il 31 dicembre 2025. La norma prevede che tale decreto stabilisca, tra l’altro, le premialità da applicare.

Con un successivo decreto, sarà stabilita l’estensione graduale degli ISAC ad almeno sei ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, entro il 31 agosto 2026.

Accesso al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici

L’art. 1, comma 11, inserisce il comma 1-ter, all’articolo 10, del d.lgs. n. 124/2004, Razionalizzazione e coordinamento della attività ispettiva.

In particolare, viene previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro assicuri, con modalità tecniche dallo stesso definite, l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, saranno individuati i dati oggetto di condivisione, nonché i soggetti abilitati ad accedere al Portale nazionale del sommerso.

Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei

L’art. 8, comma 1, del DL in esame, apporta modifiche all’art. 11 della legge n. 99/2022 inerente gli ITS Academy.

Si rammenta che l’art. 11, comma 2, lettera a), della legge citata, prevede che il Fondo per l’istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l’offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della Missione degli ITS Academy richiamata all’articolo 2 della legge medesima.

Con le modifiche apportate dall’art. 8 in commento viene ora previsto che i suddetti percorsi possano riguardare anche i percorsi attivati all’estero.

Viene altresì modificato l’articolo 14, comma 5-ter, della legge citata, prevedendo che le risorse di cui al predetto art. 11 possano essere utilizzate anche in deroga alle priorità individuate dal comma 2 del medesimo articolo 11.

L’articolo 8, comma 2, del DL in esame, prevede, inoltre, che, per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli ITS Academy nell’ambito del Piano Mattei, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all’estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 per l’ampliamento dell’offerta formativa.

Per quanto non riportato, si rinvia alla norma in commento.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

E-mail: t.giornale@confindustria.benevento.it
Tel: 0824/50120 int. 1 - 349 7643554