Il testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, c.d. DL “Milleproroghe”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In relazione all’iter di conversione in legge del provvedimento, segnaliamo che le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno avviato l’esame del DL proroghe.
L’intenzione delle Commissioni è di licenziare il provvedimento entro il 27 gennaio, in modo che l’Assemblea possa approvarlo, in prima lettura, entro il 3 febbraio.
Contenuti dell’art. 11 in materia di ambiente ed energia
L’articolo 11 del provvedimento reca le proroghe di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
- Bonifiche: proroga al 31 dicembre 2023 per il completamento degli interventi urgenti di bonifica del SIN di Cogoleto Stoppani e la proroga di un ulteriore anno (dicembre 2023) per l’adozione dei decreti volti ad effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti per la classificazione come siti di interesse nazionale (SIN), previsti dall’art. 17-bis del DL n. 152 del 2021 (c.d. DL per l’attuazione del PNRR).
- Determinazione e gestione del rumore ambientale, ex d.lgs. n. 194 del 2005. In particolare, in relazione ai piani d’azione viene spostato al 18 aprile 2024 l’elaborazione dei piani di azione da parte dell’autorità competente e da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni relativi agli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d’azione relativi a tali infrastrutture al MASE e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2024 e, successivamente, ogni cinque anni. Il MASE comunica alla Commissione Europea entro il 18 gennaio 2025 (e ogni 5 anni a partire da tale data) i dati relativi ai piani d’azione.
- La disposizione, inoltre, ridetermina al 30 giugno 2024 il termine previsto in materia di riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino.
- Infine, si prevede che fino al 30 giugno 2023 (in luogo del precedente termine fissato al 30 aprile 2023) è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. La norma chiarisce che tale sospensione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.