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DL ENERGIA: Semplificazione per installazione di impianti fonti rinnovabili

La legge di conversione del decreto “Energia” prevede, all’articolo 9, interventi di semplificazioni introdotte per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili disponendo  dispone che l’intervento di manutenzione ordinaria non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

ARTICOLO 9 – Semplificazioni per l’installazione di impianti a Fonti Rinnovabili

Sostituendo il quinto comma, dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, viene disposto che è considerato intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi, come previsto dalla legge di conversione, quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici:

-sugli edifici;
– su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi, come inserito dalla legge di conversione, strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici;
-la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi, come modificato dalla legge di conversione, gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti;
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, fanno eccezione a quanto detto sopra gli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136,comma1,lettereb)ec),deldecretolegislativon.42del2004  (codice  dei  beni  culturali  e          del paesaggio), individuati come beni di notevole interesse pubblico, e cioè:

-ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
-i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.Tale disposizione risulta essere utile anche ai fini dei bonus fiscali relativi agli interventi edili.

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

E-mail: f.zamparelli@confindustria.benevento.it
Tel: 0824/50120 int. 2 - 338 8039418