Fringe benefit: le novità

Elevata la soglia di esenzione da 600 a 3.000 euro.

Come già comunicato in una nostra precedente news, il D.L. n. 115/2022 (cd. DL Aiuti bis) aveva già innalzato, esclusivamente per l’anno 2022, il limite di esenzione fiscale e contributiva per i c.d. fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR da 258,23 a 600 euro.

Ora invece è previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti al fine di sostenerli rispetto al caro bollette.

In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini Irpef.

Si ricorda infatti che la norma del Dl 115/2022, oltre che aumentare la soglia di esenzione, ha anche esteso, dal punto di vista oggettivo, i beni esenti, aggiungendo ai fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Le indicazioni su come procedere da parte dei datori di lavoro sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 2022, nella quale vengono chiariti sia i requisiti per il pagamento o il rimborso sia il tipo di documentazione che il dipendente è tenuto a presentare.

Cumulabilità bonus carburante

Un altro chiarimento importante è che l’erogazione di fringe benefit e rimborsi bollette esenti è cumulabile con il c.d. buono benzina che consente al datore di lavoro di riconoscere, per il solo anno 2022, ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

Termine per l’erogazione

L’erogazione di questi beni e servizi, non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023.

IMPORTANTE – Al superamento della soglia di esenzione, tutto l’importo del beneficio erogato al lavoratore (e non solo la quota di eccedenza) sarà assoggettata a tassazione e contribuzione.