Al via l’esonero contributivo riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
Con le istruzioni pubblicate nel messaggio n. 3499 del 26 settembre, l’INPS sblocca la misura introdotta dal decreto Aiuti bis in favore dei lavoratori dipendenti.
Misura dell’incremento
Il Decreto Aiuti bis ha stabilito, l’incremento dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS (per invalidità, vecchiaia e superstiti) a carico del lavoratore, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 nella misura dello 0,8%, di 1,2 punti percentuali. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Beneficiari dell’esonero
Ad aver diritto all’applicazione del bonus contributivo in busta paga sono i lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, con retribuzione imponibile mensile non superiore a 2.692 euro, importo che per il mese di dicembre dovrà essere maggiorato del rateo della tredicesima.
Le indicazioni per l’applicazione dell’esonero contributivo sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022.
Modalità operative
A livello operativo invece nulla cambia fino al mese di competenza settembre 2022: i datori di lavoro potranno esporre l’esonero spettante seguendo le indicazioni già fornite in merito all’esonero dello 0,8 per cento.
Sarà dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre che invece cambiano le istruzioni operative e i codici di riferimento, per i quali si rimanda al messaggio INPS di seguito allegato.
Indicazioni specifiche vengono fornite in relazione all’applicazione del bonus contributivo sulla tredicesima mensilità.
Per quel che riguarda i lavoratori percettori della quattordicesima mensilità, l’esonero contributivo si applicherà invece solo se l’importo della stessa o dei suoi ratei sommato a quello della retribuzione del mese di riferimento non ecceda il valore di 2.692 euro.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura integrale del messaggio allegato.