Distacco transnazionale: chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2023, ha chiarito gli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

PREMESSA

Il distacco transnazionale si configura nell’ambito di una prestazione di servizi nei casi in cui l’impresa con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato extraUE distacca in Italia uno o più lavoratori in favore di un’altra impresa, anche se quest’ultima appartenga allo stesso gruppo, o in favore di una propria filiale/unità produttiva o di un altro destinatario.

Per tutta la durata del distacco, il rapporto di lavoro deve continuare a intercorrere tra il lavoratore distaccato e l’impresa straniera distaccante. La prestazione lavorativa svolta in Italia deve necessariamente avere durata limitata ed essere espletata nell’interesse e per conto dell’impresa distaccante, sulla quale continuano a gravare i tipici obblighi del datore di lavoro.

Disciplina del distacco transnazionale: D.lgs. 136/2016

La disciplina in materia di distacco transnazionale è contenuta nel D.lgs. n.136/2016, che in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, ha introdotto nel nostro ordinamento specifiche misure volte a prevenire e contrastare le fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE.

Obbligo di conservazione documentale

In particolare, il decreto legislativo ha introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di: a) conservare, predisponendone copia in lingua italiana, (…) la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.

Chiarimento INL sulla “documentazione equivalente”

L’Ispettorato, con la circolare n. 1/2023 del 15 febbraio chiarisce dunque la natura della “documentazione equivalente”, oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.

L’attestazione della richiesta del documento A1, che comprova l’avvenuta iscrizione previdenziale, indirizzata agli organi pubblici, consentendo di avere elementi di certezza in ordine alla data di inizio del rapporto di lavoro nello Stato in cui ha sede l’impresa distaccante nonché sui dati del contratto, all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuate fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, le imprese straniere che distaccano lavoratori in Italia, in alternativa alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro, devono presentare e conservare la copia della richiesta del modello A1, al fine di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi, per evitare che il distacco transnazionale possa essere utilizzato per facilitare l’ingresso di lavoratori irregolari nel mercato del lavoro nazionale.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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