Il decreto di recepimento della CSRD, in vigore dal 25 settembre, ha modificato alcuni aspetti della direttiva per le imprese che operano in Italia.
La Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD (Direttiva 2022/2464), inerente alla rendicontazione di sostenibilità aziendale, è entrata ufficialmente in vigore a livello europeo il 5 gennaio 2023.
Il 25 settembre 2024 entra ufficialmente in vigore il decreto di recepimento italiano, D.Lgs. 2024/125 (pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024).
Vi avevamo anticipato QUI cosa prevede la CSRD.
Il recepimento italiano, però, introduce ulteriori aspetti che riguardano le imprese operanti in Italia:
- Informazione dei rappresentanti dei lavoratori. In aggiunta a quanto previsto dalla direttiva europea, il decreto richiede alle aziende di prevedere modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori in merito alle informazioni sulla sostenibilità e di discuterne, fornendo loro i mezzi per ottenere e verificare tali informazioni. I rappresentanti dei lavoratori devono, a loro volta, comunicare i loro eventuali pareri all’organo amministrativo e di controllo.
- Specifiche sulla relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi. La relazione sulla sostenibilità pubblicata dalla società figlia o dalla succursale deve essere redatta dalla società madre in conformità agli ESRS, o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità europei. Se la società madre extra-europea non rende disponibile la relazione sulla sostenibilità, la società figlia o la succursale dovranno chiederle di fornire tutte le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere agli obblighi. Qualora non siano fornite tutte le informazioni necessarie, la società figlia o la succursale redigeranno la relazione di sostenibilità con le informazioni in loro possesso e rilascerà una dichiarazione attestante che la società madre extra-europea non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. La stessa cosa nel caso in cui la società madre extra-europea non metta a disposizione l’attestazione sulla conformità.
- Indicazioni sull’attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità. Rispetto a quanto previsto dalla direttiva, che lasciava agli Stati membri la possibilità di prevedere che l’attestazione potesse essere rilasciata anche da un revisore diverso da quello del bilancio o da un prestatore indipendente di servizi di attestazione, il decreto di recepimento prevede come unico soggetto abilitato a svolgere l’attività di attestazione i revisori legali dei conti iscritti nel Registro e che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. L’attività può essere svolta dallo stesso revisore incaricato della revisione legale del bilancio o da un diverso revisore legale. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Consob condurranno uno studio, alla luce dell’esperienza degli altri Stati membri, per analizzare i benefici e gli oneri derivanti dall’eventuale scelta di legittimare prestatori indipendenti.
- Responsabilità e sanzioni. La responsabilità di garantire che le informazioni siano fornite in conformità a quanto previsto dal decreto compete agli amministratori delle società. Le sanzioni previste sono di tipo amministrativo pecuniario e nei due anni successivi all’entrata in vigore del decreto si stabilisce che non possano essere superiori a 125 mila euro per le società di revisione e 50 mila euro per i revisori della sostenibilità.