Difesa Commerciale UE – Casi anti-dumping e anti-sovvenzione

Le novità dettate dalle recenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

Si segnalano le seguenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE relative a procedimenti di difesa commerciale (anti-dumping, anti-sovvenzione) in corso. Si invitano le Associazioni a veicolare gli aggiornamenti alle aziende potenzialmente interessate.

1) Antidumping elettrodi di tungsteno – Cinaavviso di imminente scadenza (30.07.2024) delle misure AD, inizialmente adottate nel 2007 sull’import dalla Cina e successivamente rinnovate con Reg. 2019/1267 con aliquote variabili tra 17,0% e 63,5% (rif. procedimento: R685). Ai fini dell’estensione delle misure, i produttori dell’UE possono presentare alla Commissione richiesta di riesame come da istruzioni riportate nell’avviso. Per ulteriori dettagli: LINK

2)Antidumping pneumatici – Cina: apertura riesame in previsione della scadenza delle misure AD applicabili alle importazioni dalla Cina di pneumatici, nuovi o ricostruiti, in gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121. L’indagine di riesame, che fa seguito al ricorso presentato da una coalizione di produttori UE, è volta a verificare se sussista il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria europea e se l’eventuale proroga sia contraria o meno all’interesse comunitario. L’inchiesta è attesa concludersi, indicativamente, entro 12 (o al massimo 15) mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso. Per ulteriori dettagli: LINK

3) Antisovvenzioni prodotti in fibra di vetro – Turchia: pubblicazione Reg. 2023/2158, con il quale è accolta la richiesta di esenzione dal dazio AS avanzata dal produttore turco Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret AS, con conseguente modifica del dispositivo che ha esteso alla Turchia – a seguito di procedimento antielusione – le misure applicate all’import da Cina ed Egitto (l’azienda è aggiunta all’elenco delle società esentate individuate nel Reg. 2022/1478). L’inchiesta della Commissione europea ha confermato che il richiedente è un produttore effettivo del bene in questione (che è utilizzato per rafforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei materiali compositi) e non ha legami commerciali con produttori esportatori cinesi o egiziani e può, di conseguenza, beneficiare dell’esenzione. Per ulteriori dettagli: LINK.

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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