L'AIDC ha chiarito che le detrazioni d’imposta fruite dalle imprese per interventi di riqualificazione dei propri immobili sono escluse dalla base imponibile IRPEF/IRES e IRAP
Così recita la norma di comportamento n. 224 pubblicata il 24 gennaio scorso dall’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili – AIDC
In particolare, nel caso di lavori eseguiti su immobili strumentali, 2 sono i metodi individuati di classificazione contabile della detrazione fiscale:
- il metodo diretto, che prevede l’imputazione del beneficio a riduzione del costo dell’investimento, e comporta la riduzione delle future quote di ammortamento economico: In questa ipotesi, quindi, il valore fiscale del bene non coincide con il valore contabile dello stesso, essendo pari a quest’ultimo aumentato di un ammontare pari all’importo della detrazione d’imposta.
Di conseguenza, l’impresa in ciascun periodo d’imposta di ammortamento del bene esegue una variazione in diminuzione dell’imponibile IRES, pari alla maggiore quota di ammortamento deducibile, secondo modalità di calcolo definite dalla stessa norma n.224;
- il metodo indiretto, con l’imputazione al conto economico del contributo secondo la medesima scansione temporale dell’ammortamento delle spese capitalizzate (mediante la tecnica del risconto passivo): In questo caso, il valore fiscale del bene coincide con il valore contabile dello stesso, con la conseguenza che non si determinano differenze circa la quota di ammortamento contabile e quella fiscalmente deducibile in ciascun periodo d’imposta. Pertanto, l’impresa effettuerà, in ciascun periodo d’imposta, una variazione in diminuzione dell’imponibile IRES, pari alla quota di detrazione relativa all’esercizio d’imposta.
Nell’ipotesi, invece, di interventi eseguiti su immobili “merce”, viene individuato un unico metodo di classificazione contabile della detrazione fiscale, ovverosia il metodo diretto, in base al quale la detrazione fiscale viene portata in diminuzione del costo del bene stesso (come “rimanenza” prima della vendita).
Per tutti i dettagli si veda la norma in allegato