L’Inps ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, introdotto dal Decreto Sostegni-bis, e riguardante i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali, del commercio e del settore dello spettacolo, e ha disposto il differimento del termine di presentazione della domanda
In particolare, l’Istituto chiarisce l’ambito di applicazione dell’esonero, specificando quali datori di lavoro possono accedere al beneficio, l’assetto, la misura e la durata del medesimo, e la procedura telematica di richiesta dell’esonero, mentre rinvia ad un successivo messaggio le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
L’esonero contributivo previsto dall’art. 43 Decreto sostegni bis (n. 73 2021) per i settori del turismo e terme, commercio, cultura e spettacolo, che hanno sofferto maggiormente le conseguenze dell’emergenza connessa al COVID 19 può essere richiesto fino al 16 dicembre 2021 ed esposto anche dopo il periodo di competenza novembre 2021, INPS ha fornito queste due precisazioni in due messaggi successivi messaggio n. 4420 del 10 dicembre 2021 e Messaggio 4438 del 13 dicembre 2021.
Le istruzioni complete erano state pubblicate invece nelle circolari n.169 e n. 140 2021.