È stato firmato il DL che introduce disposizioni urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali e ripristina le zone gialle.
Sono permesse le attività dei servizi di ristorazione di bar e ristoranti, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore.
Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
È consentito lo svolgimento in presenza delle fiere dal 15 giugno e dal 1° luglio anche dei convegni e dei congressi. In ogni caso, è possibile svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono l’afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Fino al 15 giugno è consentito spostarsi verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune.
Inoltre, è prorogato fino al 31 luglio lo stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto.
Il Decreto prevede anche nuove disposizioni sugli spostamenti, che sono consentiti tra Regioni nelle zone bianca e gialla, ma anche tra le Regioni in zona arancione o zona rossa purché le persone siano munite della “certificazione verde” introdotta dal Decreto. Le Certificazioni verdi attestano lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.Per quanto riguarda le attività scolastiche, fino alla conclusione dell’anno scolastico, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici ecc.). Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti.
In allegato il decreto e una nota illustrativa delle principali misure di interesse per le imprese.