Pubblicato in GU il DL n. 20/2023 contenente disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.
Con il DL arrivano alcune semplificazioni sugli ingressi di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro e sui permessi di soggiorno e un giro di vite contro lo sfruttamento e l’immigrazione irregolare. Tra le altre misure, il decreto prevede la durata triennale sia della programmazione flussi che di alcune tipologie di permessi di soggiorno, nonchè alcune priorità di accesso e uno snellimento delle procedure.
Nuova programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri, entro le quote della programmazione dei flussi migratori, dovranno tenere conto che, per il triennio 2023 – 2025, non è più prevista la definizione delle quote su base annua, bensì le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per motivi di lavoro saranno stabilite per l’intero triennio.
La richiamata norma dell’art. 3 c. 4 del TUI stabilisce che siano annualmente definite con DPCM, entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.
Il Decreto consente altresì di integrare il numero di quote stabilite per il triennio 2023 – 2025, attraverso specifici DPCM, nel caso sorga la necessità o opportunità di incrementare il numero di cittadini stranieri che potranno fare ingresso nel mercato del lavoro italiano.
Asseverazione del contratto
La speciale disciplina che prevede l’asseverazione del contratto di lavoro, già introdotta in via eccezionale per i decreti flussi degli anni 2021 e 2022, entra in vigore a regime. Il Decreto demanda la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e della congruità del numero delle richieste presentate a:
- professionisti ossia avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali purché abbiano comunicato agli ispettorati del lavoro di occuparsi di adempimenti in materia di lavoro, previdenza, assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, oppure dai consulenti del lavoro non tenuti ad effettuare la richiamata comunicazione;
- organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
I richiamati soggetti, terminata la verifica in maniera positiva, rilasciano apposita asseverazione che dovrà essere allegata alla richiesta di nulla osta al lavoro.
Sono esonerate dall’obbligo di asseverazione le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e la congruità del numero di richieste presentate.
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Una serie di modifiche al TUI riducono i tempi necessari per l’assunzione di cittadini stranieri. In primo luogo, viene previsto che il rilascio del nulla osta, per l’assunzione di lavoratori stranieri subordinati non stagionali, avvenga in ogni caso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, anche in assenza delle informazioni relative agli elementi ostativi che fornisce la questura, il cui sopraggiungere comporta la revoca del nulla osta, del visto e la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno.
In maniera simile il rilascio del nulla per i lavoratori stagionali avviene in ogni caso, anche in assenza della verifica dei richiamati elementi ostativi, entro 20 giorni.
Infine, il momento in cui si può assumere il lavoratore viene anticipato all’ottenimento del nulla osta, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Nuove ipotesi di ingresso fuori dalle quote
Viene prevista una ulteriore ipotesi di ingresso fuori dalle quote di programmazione. In particolare, i datori di lavoro potranno assumere, senza dover rispettare i limiti della programmazione di flussi migratori, cittadini stranieri residenti all’estero che completano un corso di formazione professionale e civico-linguistica, organizzato sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.
Sempre nell’ambito della formazione viene concessa agli stranieri e loro datori la possibilità di convertire, fuori dalle quote di programmazione annua, i titoli di soggiorno per motivi di studio e formazione.
Durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
Si prevede che i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due anni.