L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti utili in merito alle istanze da presentare in base al DL 20/2023.
In sintesi i principali aspetti ripercorsi nella nota n. 2066/2023:
Semplificazione procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Nel rammentare che il DL in esame prevede la definizione con DPCM delle quote massime di stranieri per lavoro subordinato, per il triennio 2023-2025 e non più annualmente, l’INL ricorda che è stata introdotta in via strutturale nel T.U. Immigrazione, la procedura semplificata.
In particolare si prevede che la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate è demandata ai professionisti di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979 e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Capacità economica del datore di lavoro
Per quanto riguarda i requisiti reddituali che il datore di lavoro è tenuto a dimostrare (ai sensi del D.M. 27/05/2020) in caso di presentazione di una sola istanza, è fissata una soglia minima di 30.000 euro annui di reddito imponibile o di fatturato, quali risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente; mentre, in caso di concomitanza di istanze plurime, si prevede il giudizio sulla “congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze”.
Verifica della congruità del numero di richieste presentate
In caso di richieste plurime di assunzione, si conferma l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui.
della capacità economica e delle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili.
Nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di autorizzazione all’ingresso, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata, non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi, e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, dei seguenti requisiti reddituali:
a) fatturato al netto degli acquisti superiore a 30.000 euro e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze;
b) reddito imponibile superiore a 30.000 euro e, comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l’azienda.
Asseverazione e protocolli d’intesa
In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro è tenuto a presentare unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Viene quindi rammentato che l’asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti prescritti. Sul punto si fa presente che Confindustria non è parte firmataria del protocollo siglato nel merito il 3 agosto 2022 con il Ministero del lavoro.
Come predetto, con il D.L. n. 20/23 resta in capo al professionista/organizzazione datoriale e all’associazione di categoria la possibilità di procedere a valutazioni tecniche. Tali valutazioni possono incentrarsi su ulteriori e specifici elementi che, se supportati da documentazione e adeguatamente motivati, possono giustificare e consentire le assunzioni richieste.
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Per quanto attiene la relativa disciplina contemplata dall’art. 2 del D.L. n. 20/23, che modifica gli artt. 22 e 24 del T.U. Immigrazione, si rammenta l’applicazione anche agli ingressi degli stranieri, effettuati al di fuori delle quote previste, che abbiano partecipato ai corsi di formazione professionale e civico linguistica, organizzati sulla base dei bisogni manifestati al Ministero del Lavoro dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato.
Controlli a campione dell’INL e istanze di conversione
Resta ferma la possibilità da parte degli Ispettorati territoriali del lavoro, anche in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, di svolgere controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste.
La vigente normativa circoscrive, infatti, l’ambito della procedura di semplificazione alle richieste di nulla osta all’ingresso presentate in relazione ai flussi e alle sole fattispecie di lavoro subordinato e lavoro stagionale, lasciando pertanto inalterate competenze, procedure e controlli già devolute all’INL per altri titoli di ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro.