Con la L. 127/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 23-09-2023, è stato convertito, con modificazioni, il DL 98/2023, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (c.d. Decreto Caldo).
La legge di conversione conferma le misure per rispondere alle ondate di caldo eccezionale andando a dettare nuove linee operative per la creazione di protocolli per gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro in tali situazioni.
L’intervento legislativo è stato originariamente previsto per fronteggiare le condizioni climatiche, in particolare, le straordinarie ondate di calore che hanno colpito l’Italia nel periodo estivo, riconoscendo la possibilità di ricorrere a misure di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti.
Ammortizzatori sociali
L’intervento normativo ha riguardato:
- Integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;
- Integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;
- Linee guida in materia in salute e sicurezza;
- Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento.
Ciò di fatto estende ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, l’esclusione, ai fini dei limiti massimi della CIGO, dei periodi di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, nei quali vengono ricompresi quelli connessi all’emergenza climatica.
Inoltre, come era già ordinariamente previsto, alle imprese che presentano la domanda di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non si applica il contributo addizionale.
Facendo seguito a precedenti news sul tema, in merito alla sospensione dell’attività lavorativa è già intervenuto l’INPS, con il Messaggio 20 luglio 2023 n. 2729 ed anche con la Circolare 3 agosto 2023, n. 73, che hanno riepilogato le indicazioni per i casi legati al ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo”, nelle ipotesi in cui la temperatura sia superiore a 35° centigradi. Si ritiene che tali indicazioni, anche dopo la conversione, si possano ritenere confermate. Sul punto l’istituto aveva evidenziato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda CIGO, in considerazione della temperatura “percepita” considerando oltre alla temperatura anche la tipologia di attività e le condizioni nelle quali i lavoratori.
Misure per la sicurezza sui luoghi di lavoro
La legge di conversione interviene rispetto alle linee guida in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella conversione viene previsto che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.