Il Ministero del lavoro ha comunicato che la Commissione europea ha accolto la richiesta di autorizzare l’estensione per ulteriori 12 mesi della Decontribuzione Sud.
La Decontribuzione Sud è, come noto, uno sgravio contributivo per le aziende del mezzogiorno che puntava, all’origine, a contenere gli effetti dell’epidemia COVID-19 sull’occupazione e a tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socioeconomico.
L’autorizzazione per il 2023
L’incentivo, originariamente previsto dal Decreto Agosto del 2020, è stato esteso fino al 2029 dalla Legge di Bilancio 2021 ma la Commissione UE l’aveva autorizzato fino al 31 dicembre 2022.
La misura risulta quindi connessa alla necessaria autorizzazione da parte dell’Unione Europea, che è stata ora concessa dalla Commissione con decisione del 6 dicembre 2022 (art. 108, paragrafo 3, TFUE nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato).
La commissione EU, ancora una volta, ha confermato per altri 12 mesi, cioè tutto l’anno 2023, l’esonero contributivo già disciplinato nella legge di bilancio 2021 nell’ottica di aiutare e sostenere le imprese del Meridione, preservandone l’occupazione anche in relazione ai maggiori costi energetici durante la crisi per la guerra in Ucraina.
Per ancora il prossimo 2023 i datori di lavoro del Sud potranno continuare ad usufruire della decontribuzione pari al 30% dei contributi da versare per i propri lavoratori dipendenti.
Aziende beneficiarie
Ricordiamo che la misura è rivolta ai datori di lavoro privati con sede in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con esclusione delle imprese dei settori finanziario e agricolo e dei datori di lavoro del settore domestico. Vengono incentivati i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che da instaurare attraverso un’agevolazione le cui percentuali variano a seconda delle annualità delle contribuzioni:
- sino al 31 dicembre 2025: esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
- per gli anni 2026 e 2027: esonero del 20% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
- per gli anni 2028 e 2029: esonero del 10% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
Requisiti
Per fruire dell’esonero, i datori di lavoro devono essere in regola con il DURC e con le normative in materia di rapporti di lavoro, tale misura può essere cumulata con altre riduzioni contributive purchè non esistano specifici vincoli di compatibilità per le altre agevolazioni che si cumulano.
Istruzioni operative
Come già comunicato in una precedente news, rispetto all’anno 2022, le istruzioni applicative sono state fornite dall’INPS con la Circ. INPS 22 Febbraio 2021 n. 33 e successivamente con i Mess. INPS 31 marzo 2021 n. 1361 e Mess. INPS 26 gennaio 2022 n. 403.
Per il 2023 si attendono le specifiche indicazioni operative dell’INPS per la fruizione dello sgravio in oggetto.