Decontribuzione Contratti di Solidarietà – Annualità 2023

Si ricorda che dal 30 novembre al 10 dicembre 2023 decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all'anno 2023.

Il beneficio – previsto dall’articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996 – è concesso su istanza, per un periodo non superiore a 24 mesi, ai datori di lavoro che facciano ricorso ai contratti di solidarietà ex articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, e prevede una riduzione, pari al 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori coinvolti dall’ammortizzatore sociale con una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.

I criteri per la concessione della provvidenza sono stati da ultimo dettati dal Dm 30 settembre 2019, n. 278.

L’ applicativo web “sgravicdsonline” è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata Decontribuzione contratti di solidarietà industriali, ove è presente anche la normativa di riferimento.

L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo. A tale ultimo proposito, si specifica che l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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