Si ricorda che dal 30 novembre al 10 dicembre 2023 decorre il termine per l'inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all'anno 2023.
Il beneficio – previsto dall’articolo 6, comma 4, del Dl 510/1996 – è concesso su istanza, per un periodo non superiore a 24 mesi, ai datori di lavoro che facciano ricorso ai contratti di solidarietà ex articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, e prevede una riduzione, pari al 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta per i lavoratori coinvolti dall’ammortizzatore sociale con una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%.
I criteri per la concessione della provvidenza sono stati da ultimo dettati dal Dm 30 settembre 2019, n. 278.
L’ applicativo web “sgravicdsonline” è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la pre-compilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale www.lavoro.gov.it, nella sezione dedicata Decontribuzione contratti di solidarietà industriali, ove è presente anche la normativa di riferimento.
L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo. A tale ultimo proposito, si specifica che l’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.