Crisi di Governo – perimetro di azione del Governo e del Parlamento

Il Governo dimissionario e il Parlamento in prorogatio si muovono entro limiti ben precisi. Ecco quali.

A seguito delle dimissioni del Presidente Draghi, il Consiglio dei Ministri ha approvato una circolare che definisce il perimetro d’azione del Governo dimissionario.
In particolare viene stabilito che il Governo rimane impegnato:

  1. nel disbrigo degli affari correnti
  2. nell’attuazione delle leggi e delle determinazioni già assunte dal Parlamento, come nel caso dei decreti legislativi;
  3. nell’adozione degli atti urgenti, ivi compresi gli atti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per fronteggiare le emergenze nazionali, le emergenze derivanti dalla crisi internazionale e la situazione epidemiologica da COVID-19;
  4. nell’attuazione legislativa, regolamentare e amministrativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
  5. nell’adozione di decreti legge qualora ricorrano i presupposti di necessità ed urgenza;
  6. nell’esame di leggi regionali e provinciali, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione;
  7. nell’esame delle delibere da adottare relative a procedimenti amministrativi;
  8. nelle nomine, designazioni e proposte strettamente necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, ovvero derivanti da esigenze funzionali, non procrastinabili oltre i termini di soluzione della crisi, per assicurare pienezza e continuità all’azione amministrativa.

Non esaminerà nuovi disegni di legge, salvo quelli imposti da obblighi internazionali e comunitari, compresi quelli collegati all’attuazione del PNRR e del PNC.
Non saranno adottati regolamenti governativi o ministeriali, salvo che la legge imponga termini per la loro emanazione o quest’ultima sia richiesta come condizione di rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea o di operatività delle pubbliche amministrazioni, ovvero siano necessari per l’attuazione delle leggi già approvate dal Parlamento e per l’attuazione del PNRR e del PNC.
Potranno, comunque, essere approvati i regolamenti per i quali risulti già in stato avanzato il procedimento di adozione.
Le missioni all’estero dei componenti del Governo saranno subordinate ad autorizzazione della Presidenza del Consiglio.

E’ garantita la partecipazione alle riunioni previste in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali incluse ONU, NATO, OCSE, OSCE, INCE, di Consiglio d’Europa e di G7 e G20.

Attività del Parlamento nel periodo di prorogatio
Nel periodo di tempo necessario all’insediamento del nuovo Parlamento, i poteri delle Camere sciolte sono prorogati, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Nel periodo di prorogatio è consentito alle Camere di procedere all’esame -oltre che dei provvedimenti che promaneranno dal Governo sulla base di quanto sopra indicato – degli altri progetti di legge per i quali – in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo – si registri il consenso unanime dei gruppi circa l’esigenza di esaminarli.
E’, inoltre, consentita alle Commissioni l’esame degli atti e progetti di atti dell’Unione europea nonché degli atti preordinati alla formazione degli stessi.
Sono preclusi la presentazione e l’esame di atti di indirizzo (mozioni e risoluzioni) mentre, per quanto riguarda gli atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze), sono ammessi solo quelli aventi ad oggetto attività o comportamenti attuali del Governo, ovvero resi noti nel periodo successivo allo scioglimento delle Camere.

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Pezza

Anna PezzaDirettore

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