Si informa che il Fondo di Garanzia ha pubblicato la circolare n. 8/2021 che descrive i requisiti delle operazioni su cui lo stesso Fondo potrà mitigare il proprio rischio attraverso le controgaranzie rilasciate a suo favore da Cassa depositi e prestiti (CDP) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), quest’ultima a valere sulle risorse stanziate dal Fondo Pan-europeo di Garanzia (EGF).
In particolare, a partire dal 17 gennaio 2022 un portafoglio di nuove garanzie dirette accolte dal Fondo, fino ad un ammontare massimo di 4,5 miliardi di euro, potrà beneficiare di una controgaranzia di CDP, con copertura all’80%, che a sua volta potrà avvalersi di una controgaranzia al 70% concessa dal FEI.
Sono ammissibili a tale operazione le domande di garanzia ammesse all’intervento del Fondo relative a finanziamenti, a favore delle PMI italiane, con le seguenti caratteristiche:
- durata dei finanziamenti garantiti compresa tra un minimo di 3 mesi e un massimo di 10 anni;
- importo massimo garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI per singola operazione pari a 1,428 milioni di euro, corrispondente a un massimale controgarantito dal FEI pari a 800 mila euro;
- finalità dei finanziamenti garantiti: esclusivamente capitale circolante (in aggiunta agli investimenti, sono escluse anche le operazioni di acquisto automezzi, leasing finanziario, factoring, debito subordinato e quasi-equity);
- ammontare massimo pari a 800 mila euro relativo altri aiuti ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria a valere sulla sezione 3.1 del Temporary Framework.
La richiesta della controgaranzia CDP-FEI- EGF sarà effettuata dal Fondo di Garanzia per le PMI, previa verifica dei parametri di ammissibilità delle singole operazioni.Si rende di seguito disponibile il testo della circolare.Per Info.
Area Economico Legislativa
Responsabile Dr.ssa Francesca Zamparelli
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