Alcuni chiarimenti dell'Agenzia per le domande presentate dopo il 26 maggio
Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2025 al 30 maggio 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2025.
Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella “comunicazione originaria.”
Si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025. Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2 dicembre 2025.