Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive. Scadenza 5 giugno

E’ online la piattaforma per l’invio delle domande di riconoscimento del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell’anno fiscale 2021.
Le domande dovranno essere presentate fino al 5 giugno 2022.Il credito di imposta in questione è fruibile da:

– lavoratori autonomi,
– imprese,
– enti non commerciali,

che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

a) leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
b) società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
c) società ed associazioni sportive dilettantistiche o professionistiche  iscritte al registro CONI o alla FGC operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito di imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. L’articolo 10 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, ha infatti esteso, anche all’anno di imposta 2021, le disposizioni già previste con riferimento al 2° semestre 2020 dall’art. 81, co. 1, del DL 104/2020.

Il soggetto beneficiario dell’investimento, oltre ad appartenere ad una delle suddette categorie, deve avere realizzato in Italia, nell’anno d’imposta 2019, ricavi – come indicati nell’art. 85, co.1, lett. a) e b), TUIR – almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Tra le altre condizioni necessarie per la concessione del credito in parola, si ricorda che:
• restano escluse le sponsorizzazioni erogate nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla Legge n. 398/1991;
• l’investimento deve essere pari o superiore ad euro 10.000 (in caso di pagamenti effettuali verso soggetti diversi si deve considerare il totale complessivo della spesa);
• i relativi pagamenti devono essere stati eseguiti mediante sistemi di pagamento tracciabili (restano escluse le fatture saldate con compensazione, come ad esempio nel caso del cd “cambio merce”).

Nota bene: come precisato nelle FAQ del Dipartimento dello Sport, non ha alcuna rilevanza la data di stipula del contratto di sponsorizzazione né il suo periodo di efficacia. In sostanza, con riguardo all’intero anno 2021, si applica il criterio di “cassa” e non quello di “competenza”.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo potrà essere effettuata tramite una apposita piattaforma online, già attiva dal 5 aprile 2022, che consentirà una maggiore celerità nel riconoscimento del credito. Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno con modalità diverse da quella prevista o che saranno trasmesse oltre i termini stabiliti.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 2022.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non si concluda il suo utilizzo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contatta

Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

E-mail: f.zamparelli@confindustria.benevento.it
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