Introdotto con il Decreto semplificazioni, uno strumento di tutela per le imprese
L’articolo 23 del decreto legge n. 73 del 21 giugno il Governo ha introdotto la possibilità per le aziende di richiedere una certificazione per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica per cui è possibile usufruire del credito d’imposta.
Si tratta di uno strumento di tutela per le imprese ripetto al rischio di sanzioni per credito inesistente e il credito non spettante, che comportano sia una sanzione amministrativa che un risvolto penale.
Qualora un’impresa abbia usufruito di credito inesistente, può incorrere in una sanzione che va dal 100% al 200% del credito usufruito e, nel caso che il credito percepito sia superiore a 50.000 euro, si rischia da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di sei anni di reclusione.
Nel caso in cui in fase di accertamento risulti che l’impresa abbia usufruito di credito non spettante si può intercorrere in una sanzione amministrativa pari al 30% del credito stesso, con rischio di reclusione da sei mesi a due anni per cifre superiori a 50.000 euro.
La certificazione riguarda sia le attività di R&S sia le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica per le quali sono previste delle maggiorazioni dell’aliquota del credito d’imposta.
Sarà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da adottare entro il 21 luglio prossimo) a stabilire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e in accordo con il Ministro dell’economia e delle finanze, i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione. I soggetti che verranno giudicati idonei saranno inseriti in un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.