Approfondimenti delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio (art.1 comma 3)
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un credito d’imposta del 35 per cento della spesa per la componente energetica utilizzata nel primo trimestre del 2023.
Il credito d’imposta, come previsto nella Legge di Bilancio, matura qualora i costi per KWh della componente energia elettrica calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo del 2019.
Il calcolo potrà essere elaborato direttamente dall’impresa fornitrice di energia elettrica qualora l’impresa destinataria del credito d’imposta si rifornisca di energia elettrica, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, dallo stesso veditore da cui si riforniva nel quarto trimestre 2019.
Il venditore di energia, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta deve inviare al proprio cliente, su richiesta di quest’ultimo, una comunicazione attraverso la quale vengono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il primo trimestre 2023.
L’ARERA entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge deve definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di inottemperanza del venditore.
Il credito d’imposta: non concorre alla formazione del reddito d’impresa, non concorre alla base imponibile IRAP, è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi a condizione, però, che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto, è cedibile, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.