Con la circolare n. 14/E diffusa ieri i(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+14+del+17_5_22+crediti+d%27imposta_.pdf/fcb6471f-fbd5-4bd7-7288-cda7bd183076), l’Agenzia delle Entrate offre una disamina e primi chiarimenti su alcune misure di natura agevolativa, disciplinate dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di seguito LdB 2022).
Con riferimento al credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, si segnala l’utile superamento di un dubbio interpretativo emerso sulla base del tenore letterale delle norme e, in particolare, del comma 1057-bis, LdB 2022.
Nel dettaglio, l’aver ricompreso in un’unica disposizione la disciplina degli investimenti effettuati in un arco temporale triennale (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) poteva indurre a ritenere unico anche il plafond massimo degli investimenti complessivamente agevolabili.
Tuttavia una tale lettura, estremamente penalizzante per le imprese, non poteva ritenersi in alcun modo suffragata dalla ratio stessa del piano di proroga delle misure e, soprattutto, dal preciso disposto dalla relazione tecnica al DDL Bilancio.
Opportuno e condivisibile, dunque, il chiarimento definitivo giunto ieri: il plafond massimo di costi agevolabili pari a 20 milioni di euro va inteso per ciascun anno di proroga dell’agevolazione (i.e. 2023, 2024, 2025).
Segue, poi, un’ampia disamina della disciplina dei crediti di imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design, che sono stati oggetto, con la LdB 2022, di interventi di proroga diversamente articolati sul piano temporale e di intensità di agevolazione. La circolare ricorda le condizioni, oggettive e soggettive, per l’accesso alle agevolazioni e l’esclusione delle attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere.
Per ciò che attiene all’individuazione delle attività eleggibili, la circolare rimanda alla definizioni rese con decreto MiSE del 26 maggio 2020, che ha dettato i criteri per la corretta classificazione sul piano tecnico delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nonché per l’individuazione, nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta. Segue il riepilogo dei costi rilevanti, ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, con la precisazione che per le misure in oggetto, la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che il limite massimo annuale va ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Sono, infine, ripercorsi gli adempimenti documentali e le modalità di compensazione dei crediti di imposta.
Il documento di prassi si sofferma altresì sul credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, di cui all’art. 1, commi da 89 a 92, della Legge di bilancio 2018, prorogato dal comma 46 della LdB 2022 fino al 31 dicembre 2022, seppure in misura ridotta.
Nel merito, l’AE ha confermato l’applicabilità del Decreto interministeriale del MiSE e del MEF del 23 aprile 2018 anche alla proroga in esame, per quanto concerne la definizione delle modalità e dei criteri di concessione del credito d’imposta. L’AE ricorda, inoltre, il recente chiarimento adottato con la risposta a interpello n. 198 del 20 aprile 2022, in merito alla non applicabilità dell’agevolazione in oggetto nei casi di riammissione alle negoziazioni a seguito di una sospensione.
In merito alle spese agevolabili, la circolare precisa che costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972; di contro, non rileva ai fini della determinazione dei costi agevolabili l’IVA parzialmente indetraibile, in conseguenza dell’applicazione della percentuale di detrazione di cui al combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 19-bis del DPR n. 633/1972.
Vengono, infine, riepilogati taluni profili procedurali relati alla misura in punto di comunicazione, utilizzo in compensazione e indicazione in dichiarazione dei redditi
La circolare, inoltre, descrive la disciplina di altre agevolazioni previste dall’ultima Legge di Bilancio. In particolare, ripercorre la disciplina del tax credit librerie, di cui ai commi 319 e seguenti della Legge di Bilancio 2018, la cui autorizzazione di spese è stata incrementata per gli anni 2022 e 2023.
Allo stesso modo, viene riportata la disciplina del c.d. bonus acqua potabile (istituito per il 2021 e il 2022 dai commi 1087-1089 della Legge di Bilancio 2021), prorogato per tutto il 2023 dalla LdB 2022.
Infine, si segnala che la circolare in commento riporta la descrizione della disciplina del tax credit impianti di compostaggio nei centri agroalimentari, bonus introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.