Sintesi delle principali novità in termini di credito d'imposta energia
Il Legislatore, per far fronte agli aumenti ingenti dei costi riferiti all’acquisto di energia elettrica e gas sostenuti dalle imprese, ha varato delle misure agevolative sotto forma di credito d’imposta energia e gas.
L’importo di tali crediti e il termine del loro utilizzo varia a seconda del trimestre al quale fanno riferimento. Di seguito si fornisce una sintesi delle caratteristiche dell’agevolazione per ogni trimestre oggetto di credito di imposta per le imprese diverse da quelle gasivore ed energivore.
Imprese diverse da quelle energivore
Per le imprese diverse da quelle energivore sono riconosciuti specifici crediti a condizione che esse possiedano:
- per il secondo e terzo trimestre 2022 un contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- per i mesi di ottobre e novembre 2022 un contatore di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.
II trimestre 2022
Viene riconosciuto un credito d’imposta energia pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II trimestre del 2022.
Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
III trimestre 2022
Il credito d’imposta energia è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel III trimestre dell’anno 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Ottobre e novembre 2022
Il credito d’imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
L’agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al III trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019