In caso di fatturazione tardiva per fruire dell’agevolazione non occorre ricorrere alla remissione in bonis né versare la sanzione
Di recente è stato chiarito che la mancata comunicazione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici relativo al terzo trimestre 2022, non costituisce una violazione neanche se la fattura di conguaglio utile a documentare i costi sostenuti è arrivata dopo la data di decadenza per l’invio .
Pertanto è possibile presentare la comunicazione e utilizzare il credito in compensazione entro il 30 settembre senza ricorrere alla remissione in bonis e senza versare la sanzione formale di 250 euro.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 429 del 18 settembre 2023 nei confronti di una impresa ”energivora” in merito alla possibilità e modalità di utilizzo in compensazione di un credito d’imposta per l’acquisto di prodotti energetici del quale ha avuto contezza successivamente al termine per effettuare la relativa comunicazione.
Con la circolare 13/2022, è stato precisato che il credito opportunamente documentato è riconosciuto in applicazione del principio di competenza e, dunque, con riferimento al momento dell’acquisto e dell’effettivo consumo della componente energetica, potendo essere differito il momento del sostenimento dell’effettivo onere finanziario.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il codice tributo istituito per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022 è ”6969”.