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COVID 19 – Sgravio contributivo alternativo alla CIG: istruzioni operative INPS

Come noto, il Decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha previsto nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Allo stesso tempo ha introdotto, in favore dei datori di lavoro del settore privato che non hanno presentato domanda per accedervi, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 gennaio 2021, alla stregua di quanto già previsto dal DL Agosto.

Ai datori di lavoro, dunque, che avevano precedentemente richiesto la CIG ma che hanno rinunciato alle 6 settimane aggiuntive previste dal Decreto Ristori spetta un esonero contributivo di 4 settimane.

Con il messaggio 6 maggio 2021, n.1836 l’INPS fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens,

I datori di lavoro interessati devono prima presentare apposita istanza di attribuzione del codice autorizzazione 2Q e poi esporre a conguaglio lo sgravio spettante nella denuncia contributiva di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 e agosto 2021. Considerata la durata massima dell’esonero pari a quattro settimane, resta fermo che lo stesso potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una singola mensilità, ove ne sussista la capienza. Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura del messaggio allegato.
Info e contatti: D.ssa Teresa Giornale Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare
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