Nella nota n. 1799/2021 dello scorso 23 novembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce il proprio parere sulla condotta del datore di lavoro che modifichi in CIGO con causale Covid-19 le giornate di ferie richieste dai lavoratori “già programmate e concesse” nonché la possibilità di adottare il provvedimento di disposizione da parte dell’ITL.
Come noto, per espressa previsione normativa, il periodo annuale di ferie retribuite pari a quattro settimane, va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Il datore di lavoro, nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, può dunque determinare la collocazione temporale delle ferie.
La nota in oggetto ribadisce quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 19/2011, ovvero, sempreché sia rispettato il dovere di comunicazione preventiva al lavoratore del periodo feriale, eventuali deroghe alla fruizione del diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 36, comma 3, risultano ammissibili esclusivamente nel caso in cui le esigenze aziendali assumano carattere di eccezionalità ed imprevedibilità e che come tali siano supportate da adeguata motivazione.
Costituiscono ipotesi oggettive derogatorie all’ordinaria modalità di fruizione delle ferie, tra gli altri, gli interventi a sostegno al reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste ad una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”.
L’Ispettorato nazionale del lavoro afferma il principio che In caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, ovvero nell’ipotesi di CIG a zero ore, non sembra sussistere il presupposto della necessità di recuperare le energie psico-fisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. L’esercizio del diritto in questione, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra – annuali in corso di maturazione, può quindi essere posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva; diversamente avviene nell’ipotesi di CIG parziale, nella quale deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all’attività svolta sebbene in misura ridotta.
Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura del documento allegato.
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