COVID 19 – Esonero contributivo contratto di rioccupazione: prime indicazioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 115 dello scorso 2 agosto, ha fornito le prime istruzioni sulla misura e condizioni di spettanza dell’esonero contributivo previsto per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione.

Come noto, il cd Decreto Sostegni-bis ha istituito il contratto di rioccupazione dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 “quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica”.

L’assunzione con il cd. contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento di durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

CARATTERISTICHE DELL’ESONERO

Ai sensi dell’art. 41 del DL n.73/2021, l’assunzione con tale tipologia contrattuale attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali dovuti (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 6.000 euro annui riparametrati ed applicati su base mensile.

DESTINATARI

Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, che effettuano assunzioni mediante contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 2118 del C.C., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se al termine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si ricorda che la Commissione Europea ha autorizzato la concedibilità del suddetto esonero contributivo con la decisione C(2021) 5352 final del 14 luglio 2021.

Con apposito messaggio, l’Istituto provvederà ad emanare le istruzioni per la fruizione della misura con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero, che sarà reso disponibile all’inizio del mese di settembre 2021, e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Info e contatti:D.ssa Teresa Giornale

Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare

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