Nella circolare n. 180 del 2021, l’INPS affronta il tema legato alla erogazione della indennità di disoccupazione NASpI nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni Covid-19 introdotte in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.
Le istruzioni fornite sono suddivise in base alla categoria dimensionale e al settore in cui opera il datore di lavoro.
Come noto, l’art. 14 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, ha previsto che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.
Tale disposizione, in ragione del permanere dello stato di emergenza, è stata poi prorogata dalle successive disposizioni normative.
In particolare, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è stata legislativamente prevista:
–fino alla data del 31 ottobre 2021: per i datori di lavoro privati che, avendo presentato domanda, sono autorizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, nonché le aziende che, avendo presentato domanda, sono autorizzate al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell’articolo 8, comma 8, del decreto Sostegni;
–al massimo fino alla data del 31 dicembre 2021: per le altre categorie di datori, come meglio specificato nella circolare allegata.
L’Inps con la circolare in oggetto stabilisce che per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di licenziamento.
Per le ipotesi in cui trova ancora applicazione la possibilità di accedere alla prestazione NASpI a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, l’INPS ribadisce le indicazioni già fornite con la circolare n. 111/2020 e con i messaggi n. 4464/2020, n. 528 e n. 689/2021.
Nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le ipotesi ordinarie di cessazione del rapporto di lavoro.
-licenziamento;
-scadenza del contratto a tempo determinato;
-dimissioni per giusta causa;
-dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 151/2001;
-risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
-licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 23/2015;
-risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
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D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare
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