Notizie Associative
COVID 19 – D.L. misure restrittive per il periodo tra il 7 e il 15 gennaio

Il Decreto Legge prevede:

Spostamenti
Fino al 15 gennaio è previsto il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nel weekend del 9 e 10 gennaio 2021, è prevista l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”. Restano però permessi gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, che non siano capoluoghi di provincia.
Fino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta ‘zona rossa’, è prevista la possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

Scuola
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, che dall’11 al 16 gennaio devono adottare forme flessibili, garantendo almeno il 50% dell’attività didattica in presenza. Nelle zone rosse, e sull’intero territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio, l’attività didattica si svolge a distanza al 100%.

Vaccino contro il contagio da Covid-19
In merito all’attuazione del piano di somministrazione del vaccino sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.

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