Notizie Associative
COVID 19 – Certificazione verde: caratteristiche e ambiti di utilizzo

Il DPCM 17 giugno 2021 (di seguito: DPCM) disciplina le modalità di rilascio, aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19, nonché i soggetti deputati a effettuare i controlli in merito al relativo possesso, specificandone gli ambiti di utilizzo.
Inoltre, il DPCM contiene le specifiche tecniche per l’interoperabilità dei sistemi informativi nazionali con quelli gestiti negli altri Stati membri dell’Unione europea (Ue), tramite il Gateway europeo. Infatti, a partire da oggi 1° luglio 2021, la certificazione verde COVID-19 è valida come EU digital COVID certificate o green pass ai sensi del Regolamento Ue n. 953/2021, agevolando la libera circolazione dei cittadini nell’Ue.
Di seguito, alcune informazioni di interesse per le imprese.

2. Caratteristiche delle certificazioni verdi COVID-19
Come noto, la certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

  • lo stato di avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, che ha una validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Tale certificazione è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, che deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio (art. 9, co. 3 del DL n. 52/2021);
  • lo stato di avvenuta guarigione dal COVID-19, che ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione (art. 9, co. 4 del DL n. 52/2021);
    l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al COVID-19, che ha una validità di 48 ore dall’esecuzione del test (art. 9, co. 5 del DL n. 52/2021).
    Per l’emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 è istituito un sistema informativo nazionale (c.d. Piattaforma nazionale-DGC), che raccoglie e gestisce le informazioni necessarie per la generazione, la revoca e la cessazione della validità delle certificazioni (art. 4 del DPCM).

La Piattaforma, inoltre, gestisce le codifiche europee e nazionali per assicurarne l’interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell’Unione europea. A tal fine, la Piattaforma dispone di una chiave pubblica per l’apposizione del sigillo elettronico certificato sulle certificazioni (Document Seal-DS), autorizzata dall’Autorità nazionale di certificazione del Ministero dell’Interno (art. 14 del DPCM).

La Piattaforma è alimentata attraverso l’interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) (artt. 5, 6 e 7 del DPCM); pertanto, in via generale, l’emissione della certificazione è automatica a seguito della verifica positiva delle informazioni rilevanti ai fini dello specifico green pass (es. somministrazione del vaccino; certificato di avvenuta guarigione; esecuzione ed esito del test). In caso di vaccinazione ricevuta all’estero, i cittadini italiani e i soggetti iscritti al Servizio sanitario nazionale possono richiedere attraverso la Piattaforma l’emissione della certificazione verde in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti (art. 5, co. 5, lett. c) del DPCM).
Le certificazioni verdi, oltre alle generalità dell’interessato e allo Stato di riferimento della certificazione, contengono una serie di informazioni inerenti al presupposto in base al quale sono state rilasciate (es. tipo, denominazione, dosi e produttore del vaccino eseguito; data accertamento positività al COVID-19; tipo, nome e produttore del test effettuato) (art. 3 del DPCM).
In ogni caso, le certificazioni sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico e ai fini della loro autenticità, integrità e validità è prevista l’apposizione di un codice a barre bidimensionale, c.d. QR Code (art. 9 del DPCM), da esibire in sede di controllo. Inoltre, come già anticipato, sulle certificazioni verdi è apposto un sigillo elettronico qualificato (art. 8 del DPCM).
Sono considerate equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, le certificazioni verdi emesse in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto della normativa Ue e, per quanto dalla stessa non previsto, dei criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 2, co. 2 del DPCM). Invece, le certificazioni rilasciate da uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro, sono considerate equivalenti a quelle nazionali e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute (art. 2, co. 3 del DPCM).
Gli effetti della validità di ogni certificazione terminano decorso il periodo di validità della stessa. Nell’eventualità in cui si verifichi la positività di una persona vaccinata o guarita, la certificazione già rilasciata e ancora in corso di validità sarà revocata dalla Piattaforma (art. 8 del DPCM).
Come riportato sul sito della Piattaforma (sezione FAQ), l’emissione della certificazione verde è gratuita per tutti e il certificato è disponibile in Italiano e in Inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in Francese o in Tedesco.
Le certificazioni verdi sono messe a disposizione degli interessati, attraverso i seguenti strumenti digitali (art. 11 del DPCM)
portale della Piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;

– Fascicolo sanitario elettronico;
– App Immuni;
– App IO;
– Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alle funzionalità del Sistema TS.

Tali strumenti permettono all’interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile.
Sono, inoltre, messi a disposizione dei cittadini e degli operatori coinvolti alcuni servizi di supporto, quali FAQ, il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, il call center di Immuni (800.91.24.91) e l’assistenza di primo livello offerta da PagoPA S.p.A. per le segnalazioni avvenute tramite l’app IO (art. 12 del DPCM).

3. Ambiti di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in Italia

L’art. 13 del DPCM disciplina i soggetti abilitati alla verifica delle certificazioni verdi e deputati a chiederne l’esibizione.

Come noto, ai sensi dell’art. 9, co. 10-bis del DL n. 52/2021, ad oggi, le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui a:

  • l’art. 2, co. 1 del DL n. 52/2021: spostamenti in entrata e in uscita dalle “zone rosse” o “zone arancioni”;
  • l’art. 2-bis, co. 1 del DL n. 52/2021: accesso a strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • l’art. 2-quater del DL n. 52/2021: uscite temporanee dalle strutture residenziali;
  • l’art. 5, co. 4 del DL n. 52/2021: spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi;
  • l’art. 7, co. 2 del DL n. 52/2021: accesso alle fiere;
  • l’art. 8-bis, co. 2 del DL n. 52/2021: partecipazione a feste e cerimonie.

Conseguentemente, l’art. 13 del DPCM abilita ai controlli: i pubblici ufficiali; i vettori; il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico o nei pubblici esercizi; i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi e di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi o attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde; i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per le quali ai visitatori sia prescritto il possesso della certificazione verde.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR Code, utilizzando esclusivamente una specifica applicazione mobile di verifica nazionale (VerificaC19), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Anche in caso di certificazione cartacea, vale a dire stampata su carta dall’intestatario, alle verifiche si procede esclusivamente mediante lettura del QR Code; al fine di mantenere riservati i dati del certificato, il formato cartaceo contiene le istruzioni per piegare il documento e mostrare solo il codice da leggere.
All’atto della verifica, all’intestatario della certificazione può essere richiesta l’esibizione di un documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici visualizzati dall’App. In ogni caso, l’attività di verifica delle certificazioni non comporta mai la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Sulla base del quadro normativo vigente e delle categorie preposte alle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, si ritiene che i datori di lavoro non siano abilitati a richiedere a lavoratori e terzi (es. fornitori, ospiti) l’esibizione della certificazione verde ai fini dell’accesso nei locali aziendali; analogamente, si ritiene che i datori di lavoro non siano abilitati a richiedere ai lavoratori di produrre un certificato verde ai fini della gestione di una trasferta di lavoro. A tale ultimo riguardo, però, ai fini della gestione della trasferta e del successivo rientro in azienda, dovrebbe considerarsi consentito ai datori di lavoro chiedere al lavoratore una mera conferma in ordine al possesso di un certificato verde COVID-19 (senza chiederne la tipologia, né la data di scadenza).
Infine, si segnala che, come peraltro riportato sul sito della Piattaforma (sezione FAQ), Regioni e Province autonome possono prevedere altri utilizzi della certificazione verde COVID-19.

4. EU digital COVID certificate

A partire dal 1° luglio 2021, è applicabile il Regolamento Ue n. 953/2021 sull’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito Ue, al fine di agevolare la libera circolazione dei cittadini europei e favorire la graduale revoca delle restrizioni alla mobilità poste in essere dagli Stati membri.
In particolare, l’art. 11 del Regolamento prevede che gli Stati dell’Ue (compresi Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein, Andorra e Principato di Monaco) non possano imporre ai titolari di certificazione verde COVID-19 ulteriori restrizioni di viaggio, come quarantena, autoisolamento o test – a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”. In tal caso, lo Stato membro che intende introdurre particolari restrizioni informa la Commissione europea e gli altri Stati membri, motivando la soluzione adottata, nonché la portata e la durata.
In ogni caso, come evidenziato anche dal Regolamento, il certificato verde COVID-19 non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.Si segnala che, i certificati COVID-19 rilasciati da uno Stato membro prima del 1° luglio 2021 sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021. Pertanto, fino al 12 agosto sarà possibile viaggiare in Ue esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate, per le quali valgono gli stessi criteri di validità e durata della certificazione verde.