Notizie Associative
COVID 19 – Autotrasporto merci pericolose – accordi multilaterali m333-m334

Con l’Accordo M333 (certificati di formazione dei conducenti), in deroga alle disposizioni del primo paragrafo del punto 8.2.2.8.2 dell’ADR, tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR (patentino ADR) che scadono nel periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 1.09.2021 restano validi fino al 30.09.2021. Tali certificati sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce prova di aver frequentato un corso di aggiornamento e superato un esame entro il 1°ottobre 2021. Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.
L’Accordo rimane valido fino al 1° ottobre 2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo.
Con l’Accordo M334 (certificati per il consulente della sicurezza), In deroga a quanto disposto dal punto 1.8.3.16.1 dell’ADR, tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose in scadenza nel periodo compreso tra il 1.03.2020 e il 1.09.2021 hanno validità fino al 30.09.2021. La validità di tali certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria, sempreché i titolari abbiamo, prima della scadenza dell’Accordo (1.09.2021), superato un esame.
Tale accordo rimarrà valido fino al 1° ottobre 2021 per il trasporto sui territori delle parti contraenti firmatarie.
Tutte le altre disposizioni dell’ADR devono comunque essere applicate.

Per ulteriori informazioni relative ai Paesi che hanno sottoscritti tali Accordi, consultare il seguente link: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html