Notizie Associative
COVID 19 – Ammortizzatori sociali ottobre – dicembre 2021 – Prime istruzioni INPS

L’INPS, con il messaggio n. 4034 dello scorso 18 novembre, fornisce le prime istruzioni operative in merito al nuovo periodo di ammortizzatori sociali introdotti dal DL 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale).

  • Trattamenti di Assegno ordinario (FIS) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per la causale “COVID-19”

Viene introdotto un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di Assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Le 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del DL n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

  • Trattamenti di integrazione salariale per le industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (cod. Ateco2007 13, 14 e 15)

Il decreto Fiscale ha introdotto un periodo di trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, esclusivamente in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9 settimane.

Le 9 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all’art. 50-bis, comma 2, del DL n. 73/2021, decorso il periodo autorizzato.

Anche in questo caso non è dovuto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro richiedenti.

  • Blocco dei licenziamenti

Per i datori di lavoro che presentano le suddette domande di integrazione salariale resta precluso per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 L. n.223/1991), nonché la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 L. n.604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Per un maggiore approfondimento si rinvia alla lettura del messaggio allegato.

Info e contatti:
D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare
Tel. 0824/50120_ int. 1
Email: t.giornale@confindustria.benevento.it