Con la circolare n. 183/2021, in allegato, l’INPS, fornisce indicazioni dettagliate sulla operatività di tutte le misure di integrazione salariale Covid-19 disciplinate dalla legge di conversione del decreto Fiscale (decreto-legge n. 146/2021).
Come noto infatti, il citato Decreto, in vigore dallo scorso 22 ottobre, ha previsto, tra l’altro, importanti disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica Covid-19.
Le istruzioni operative riguardano sia la Cassa integrazione ordinaria che quella in deroga, oltre che l’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà, così come dettagliatamente illustrato nella circolare allegata.
Per richiedere il nuovo periodo massimo di integrazione salariale, i datori di lavoro dei settori richiamati dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 – DL 146/21”.
Il datore di lavoro può anticipare le prestazioni e conguagliare gli importi successivamente oppure richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche con possibile anticipo del 40%, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, possono essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura del documento allegato.
Info e contatti:
D.ssa Teresa Giornale
Responsabile Area Relazioni Industriali, Lavoro e Welfare
Tel. 0824/50120_ int. 1
Email: t.giornale@confindustria.benevento.it