Pubblicata la legge n. 95/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 60/2024, recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (cd. decreto Coesione).
Con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro illustrate nella citata comunicazione, si segnalano le seguenti novità di interesse.
Art. 21 – Incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica
La legge di conversione fissa il termine di 60 giorni, a partire dalla entrata in vigore della legge stessa, per l’adozione del decreto volto a definire i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui all’articolo 21 del decreto Coesione.
Art. 22 – Bonus giovani
La legge di conversione fissa il termine di 60 giorni, a partire dalla entrata in vigore della legge stessa, per l’adozione del decreto volto a definire le modalità attuative dell’esonero di cui all’articolo 22 del decreto Coesione.
Art. 23 – Bonus donne
Il beneficio di cui all’articolo 23 del decreto Coesione viene ora riconosciuto anche nel caso di assunzione di donne prive di impiego da almeno sei mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, annualmente individuati con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell’economia.
In particolare, la citata lettera f) fa riferimento a “(…) professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato”.
Viene fissato il termine di 60 giorni, a partire dalla entrata in vigore della legge stessa, per l’adozione del decreto volto a definire le modalità attuative del predetto esonero.
Art. 24 – Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica
La legge di conversione prevede che l’esonero di cui all’articolo 24 del decreto Coesione non si applica, tra l’altro, ai rapporti di apprendistato.
Inoltre, per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 (e non più 31 dicembre 2028), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’esonero stesso.
Art. 26 – Funzionamento del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL
La legge di conversione fissa il termine di 90 giorni, a partire dalla entrata in vigore della legge stessa, per l’adozione del decreto volto a disciplinare i modi e i termini secondo cui a ciascun ente formatore è associato un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro sei mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione.
Per quanto non riportato, si rinvia al testo della legge in esame.