Controlli amministrativi ambientali: decreto per la semplificazione

Pubblicato il decreto con le nuove regole per i controlli amministrativi: "diritto all'errore scusabile" e report certificativo tra le principali novità.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio il D. Lgs. 12 luglio 2024, n. 103, recante misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Il decreto, in vigore dal 2 agosto 2024, disponibile in allegato, prevede nuove regole per le Amministrazioni preposte ai controlli amministrativi ambientali e di sicurezza sul lavoro, in particolare:

  • non si potrà richiedere documentazione di cui si è già in possesso;
  • l’ispezione dovrà essere notificata all’impresa almeno 10 giorni prima;
  • se il controllo è positivo, non potranno essere programmati nuovi controlli dello stesso tipo per almeno 10 mesi;
  • sono vietati controlli in contemporanea se non con un accordo preventivo tra i diversi Enti procedenti.

La programmazione dei controlli terrà conto di un “fattore di rischio” riferito ai seguenti ambiti omogenei:

  • protezione ambientale;
  • igiene e salute pubblica;
  • sicurezza pubblica;
  • tutela della fede pubblica;
  • sicurezza dei lavoratori. 

Sarà quindi utile per le aziende approfittare della possibilità offerta dalla normativa di chiedere ottenere da appositi Enti di certificazione, un “Report Certificativo di basso rischio“, per uno o più ambiti omogenei, che dovranno poi mantenere mediante audit periodici di conformità

Per la determinazione del livello di rischio basso, saranno inoltre presi in considerazione diversi elementi, tra cui:

  1. il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
  2. altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
  3. l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
  4. il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
  5. le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.

Per evitare sovrapposizioni o duplicazioni dei controlli e programmare l’attività ispettiva a seconda del profilo di rischio, i Report Certificativi nonché gli esiti dei controlli ispettivi precedenti dovranno essere preventivamente consultati dagli organi di vigilanza attraverso il Fascicolo Informatico d’Impresa.

Infine, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni che implicano l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie al di sotto di 5.000 euro viene introdotto il “diritto all’errore scusabile“, il quale permette all’ente di vigilanza di emettere una diffida che, laddove ottemperata entro 20 giorni dalla notifica, consente l’estinzione della violazione.

Il Decreto non si applica ai temi afferenti a violazioni penali, pertanto, proprio il tema della sicurezza sul lavoro non è particolarmente inciso dal Decreto stesso.

Altro tema innovativo è il fatto che le Amministrazioni saranno chiamate (prima di effettuare il controllo) a consultare e alimentare un “Fascicolo informatico d’impresa”; anche su questo aspetto, si rinvia ad eventuali indicazioni procedurali del Ministero del Lavoro.

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Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia ed Ambiente

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