Modifica ai Contratti di Sviluppo turistici e agroindustriali

Modifiche alla disciplina dei contratti di Sviluppo

Con la pubblicazione del decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dei contratti di sviluppo.

Le novità riguardano:

– una più precisa definizione dei programmi di sviluppo delle attività turistiche;
– una revisione delle agevolazioni rivolte al settore agroindustriale per programmi di investimento di importo superiore a 50 milioni di euro;
– l’aggiornamento dell’elenco delle tecnologie ammissibili relative ai progetti di ricerca e sviluppo.

Modifiche contratti di Sviluppo Turstici

Con le modifiche introdotte, l’articolazione del programma di sviluppo in più progetti d’investimento sarà consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  • progetti d’investimento realizzati dalla stessa impresa o da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese finalizzati a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese con concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato

Nel caso di progetti realizzati da più imprese viene meno, quindi, l’obbligo di localizzazione all’interno di comuni limitrofi o appartenenti allo stesso distretto turistico.

Dal punto di vista finanziario è stata evidenziata la facoltà del Ministero del Turismo di allocare risorse, attraverso specifici accordi di programma, per l’attuazione di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Modifiche contratti di Sviluppo Agroindustriali

Il provvedimento, seppure parzialmente, estende ai contratti di sviluppo relativi alla trasformazione dei prodotti agricoli la disciplina già prevista per i programmi industriali e turistici che richiedono le agevolazioni a valere sul regime di aiuto a finalità regionale.

In particolare, le nuove disposizioni comprendono:

  • l’applicazione del concetto di “grande progetto di investimento”, ossia quei progetti con spese ammissibili oltre i 50 milioni di euro, per i quali la disciplina prevede una progressiva riduzione del tasso di contribuzione spettante in scaglioni di investimenti (100% dell’intensità riconoscibile sui primi 55 milioni di euro, 50% sugli investimenti compresi tra 55 milioni e 110 milioni di euro, 34% previa notifica individuale sugli investimenti oltre 110 milioni di euro)
  • l’applicazione del principio “di consolidamento degli investimenti”, in base al quale i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, nell’ambito della stessa unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato, sono considerati parte di un unico progetto di investimento

Modifiche alla disciplina delle modalità di intervento di progetti di Ricerca e Sviluppo

Il decreto ha aggiornato l’elenco delle tecnologie ammissibili in conformità con gli obiettivi del programma ‘Orizzonte Europa”.

Il provvedimento inoltre modifica i criteri di ammissibilità relativi alle spese generali e per i materiali.

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Zamparelli

Francesca ZamparelliResponsabile Area Economica, Centro Studi, Comunicazione e Marketing

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