Conguaglio di fine anno 2024 dei contributi previdenziali ed assistenziali – Circolare INPS n. 108

La circolare INPS n. 108 del 23 dicembre 2024 ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024.

L’INPS, con la circolare n. 108 del 23 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2024, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2024” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2025), anche con quella di competenza di “gennaio 2025” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2025), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2025.

In particolare l’Istituto ha illustrato le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

1) Elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro del 7 ottobre 1993

Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:

  • compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).

2) Massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995

Per l’anno 2024 tale massimale è pari a € 119.650,00.

3) Contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’art. 3ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992

L’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della Legge n. 67/1988.

Per l’anno 2024 tale limite è risultato € 55.008,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00.

4) Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

L’Istituto ha ricordato che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato.

In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, l’Istituto ha precisato che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 del Codice Civile) della correlativa azione di ripetizione.

5) Finge benefits (art. 1, comma 16, della Legge n. 213/2023 e art. 51, comma 3, del TUIR)

L’art. 1, comma 16, della Legge n. 213/2023 ha previsto che limitatamente all’anno d’imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, “nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa”. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR.

Resta fermo che il superamento dei suddetti limiti, ossia dell’importo di 1.000 euro o di 2.000 euro, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.

Per la gestione del conguaglio riguardante l’esenzione dei fringe benefit l’INPS ha richiamato il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 (cfr. ns. nota n. 1749 del 7 novembre 2023) con il quale ha fornito le specifiche istruzioni operative.

6) Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022)

7) Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR)

7) Prestiti ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del TUIR)

8) Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

9) Rivalutazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria

10) Operazioni societarie

Per consultare le modalità di conguaglio per le suddette singole fattispecie, si trasmette la circolare con il relativo allegato.

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Giornale

Teresa GiornaleResponsabile Area Lavoro, Welfare, Formazione

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