Pubblicate dall’INPS le FAQ sulla nuova normativa in materia di congedo parentale.
Circolare INPS n. 57/2024
Sul tema in oggetto l’INPS con la circolare n. 57 del 18 aprile 2024 è intervenuta per recepire le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, che ha previsto l’elevazione dell’indennità spettante al lavoratore dipendente che fruisce del congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese (rispetto a quello già previsto dalla legge di Bilancio 2023) con riferimento ai tre mesi spettanti a ciascun genitore e non trasferibili all’altro.
Ricordiamo che tale elevazione è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale sia fruito entro i 6 anni di vita del bambino(o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Per il solo anno 2024, spetta un’indennità all’80% della retribuzione anziché al 60% sia per il primo che per il secondo mese.
L’elevazione dell’ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) dell’indennità si applica a tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
L’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
FAQ INPS
L’INPS ha cercato di fornire chiarezza sulla novità normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, rispondendo alle domande più frequenti poste dai datori di lavoro e dai lavoratori, attraverso la pubblicazione delle FAQ (allegate) sul proprio portale istituzionale.