Rendicontazione di sostenibilità: la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Comunicazione sulla sostenibilità (CSRD): dal 2024 aumenta gradualmente la platea di imprese che dovrà rendicontare il proprio impatto ambientale, sociale ed economico.

Cosa prevede la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

La “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD” (Direttiva 2022/2464), disponibile in allegato, è entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023 e sostituisce la precedente “Non Financial Reporting Directive – NFRD” (Direttiva 2014/95/UE), attuata in Italia dal Decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.

Le principali novità introdotte dalla CSRD in tema di rendicontazione della sostenibilità aziendale sono:

1. L’ampliamento dei soggetti interessati. Rispetto alla precedente normativa, a livello europeo si passerà da 11.600 imprese a 49.000, di cui quasi 7.000 solo in Italia. I diversi soggetti obbligatori saranno coinvolti con le seguenti tempistiche:

Dal 2025
(anno fiscale 2024)
Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
• 20 milioni di euro di stato patrimoniale
• 40 milioni di euro di ricavi netti
Dal 2026
(anno fiscale 2025)
Le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiamo superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
• > 250 dipendenti
• 20 milioni di euro di stato patrimoniale
• 40 milioni di euro di ricavi netti
Dal 2027
(anno fiscale 2026)
Le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo (“captive”)(1).
Dal 2029
(anno fiscale 2028)
Le imprese e figlie succursali con capogruppo extra-UE, per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno:
• un’imprese figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o
• una succursale abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente
Timing di ampliamento della platea di soggetti interessati

2. I contenuti della comunicazione sulla sostenibilità a 360°. L’informativa dovrà contenere una descrizione: 

  • del modello di business e della strategia aziendale che indichi la resilienza ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità, le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità, i piani dell’impresa che favoriscono la transizione ambientale;
  • degli obiettivi connessi alle questioni di sostenibilità e dei relativi progressi, gli interessi degli stakeholder;
  • del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo riguardo alle tematiche ESG e le forme di incentivazione previste per i membri della governance legate al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità;
  • dei principali rischi per l’impresa connessi alle questioni di sostenibilità;
  • delle informazioni sulle attività immateriali, compreso il capitale intellettuale, umano, sociale e relazionale.

3. L’obbligo di collocazione dell’informativa nella relazione sulla gestione. La direttiva richiede di includere l’informativa di sostenibilità all’interno della Relazione sulla Gestione e non in un documento a sé stante. Ciò permetterà una pubblicazione simultanea di informazioni finanziarie e no, con lo scopo di poterle leggere e analizzare in maniera integrata;

4. Il principio di doppia materialità. Le imprese saranno tenute a specificare sia come i fattori di sostenibilità influenzino lo sviluppo e la performance aziendali (prospettiva outside-in), sia come l’attività dell’azienda impatti sulla società e sull’ambiente (prospettiva inside-out);

5. L’integrazione degli aspetti ESG lungo la Value Chain. Nel perimetro di riferimento del bilancio le imprese dovranno includere anche le informazioni sugli impatti materiali, sui rischi e sulle opportunità connesse all’intera catena del valore a monte (upstream) e a valle (downstream), quali risultanti delle attività di due diligence e dell’analisi di materialità. 

6. L’introduzione di standard di rendicontazione europei. La Commissione ha adottato degli standard europei di informativa sulla sostenibilità (ESRS) – elaborati dallo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) – che dovranno essere utilizzati da tutte le imprese soggette alla direttiva. Gli standard contengono principi di informativa su fattori ambientali, sociali e di governance. In particolare, le informazioni ambientali verranno comunicate secondo i criteri previsti dalla Tassonomia Green. L’EFRAG sta inoltre sviluppando una proposta per l’adozione di standard volontari e non giuridicamente vincolanti di rendicontazione della sostenibilità (VSRS) da applicare alle piccole e medie imprese che non rientrano nell’ambito di applicazione della CSRD. Tali standard, applicando i principi di informativa ESRS con il massimo grado di proporzionalità e semplificazione, mirano ad essere supporto per le PMI non quotate nell’inizio del loro percorso di sostenibilità ed un punto di riferimento per le controparti nella catena del valore e per i finanziatori.

7. Il formato elettronico unico di comunicazione. La direttiva introduce l’obbligo di redigere il bilancio e la relazione sulla gestione in formato XHTML e di contrassegnare tramite tag le informazioni sulla sostenibilità. Tale sistema di “marcatura digitale” sarà strettamente connesso alla implementazione del “Punto di accesso unico europeo” (ESAP).

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Zampelli

Nicoletta ZampelliResponsabile Area Innovazione, Digitalizzazione, Credito, Energia ed Ambiente

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